PERMESSI DI SOGGIORNO_ PROROGA AL 31.07.2021

PERMESSI DI SOGGIORNO_ PROROGA AL 31.07.2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA br br br Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; br Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere allabr proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza, al finebr di garantire la continuita' dell'azione amministrativa, nonche' labr vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenzabr epidemiologica da COVID-19; br Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellabr riunione del 29 aprile 2021; br Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dibr concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; br br Emana br br il seguente decreto-legge: br br Art. 1 br br Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile br br 1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,br convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,br relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazionibr pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni: br a) al comma 1: br 1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tal fine,br le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizionebr della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi,br ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in derogabr alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17br marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24br aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti ebr l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario dibr lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale,br introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anchebr attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza,br applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui albr comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque abr condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini edbr imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza, nonche'br nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»; br 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizionibr del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza,br difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenzabr connessa al COVID -19.»; br b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inseritebr le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico dabr COVID-19». br 2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.


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Uploaded: 2021-05-05

Duration: 03:47